STATUTO
ASSOCIAZIONE "LA COMPAGNIA DELLE CHIACCHIERE"
ART. 1 – È costituita avente la seguente denominazione l’Associazione "LA COMPAGNIA DELLE CHIACCHIERE" la cui vita è regolata dal presente statuto così come integrato dal suo regolamento attuativo approvato dall'Assemblea.
ART. 2 – L’Associazione ha durata a tempo indeterminato. L’anno sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre.
ART. 3 – L’Associazione ha sede legale in Servigliano (AP) Piazza Roma, 2.
ART. 4 – L’Associazione ha come scopi la promozione della cultura e dell'arte in tutte le loro forme, con particolare interesse per il teatro dialettale, come mezzo per il recupero, la valorizzazione ed il mantenimento delle tradizioni e dei costumi locali. Consegue i propri fini organizzando e/o svolgendo rappresentazioni teatrali, rassegne, convegni, dibattiti, corsi interni di formazione e realizzando ogni iniziativa utile al fine di diffondere l’attività teatrale e comunque ogni forma di cultura ed arte. Sostiene e realizza temi proposti dagli iscritti inerenti gli scopi sopra indicati.
Ove lo ritenga necessario, e nell’interesse dell’Associazione, il Consiglio Direttivo può deliberare l’adesione ad organismi federali nazionali e locali e la collaborazione con organismi aventi finalità analoghe o affini.
ART. 5 – L’Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle elencate nell’ART.4 del presente statuto, fatta eccezione per quelle ad esse direttamente connesse.
ART. 6 – L’Associazione è apolitica, apartitica e non ha distinzioni nei riguardi degli associati per sesso, religione e credo politico. Ai soci è garantita uniformità di rapporto associativo e modalità associative, volte ad assicurare l’effettività del rapporto medesimo, senza limiti temporali e con diritto di voto, per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione, a condizione che abbiano raggiunto la maggiore età e siano in regola con i doveri associativi.
ART. 7 – L’Associazione si compone di un numero illimitato di associati. Possono essere associati tutte le persone fisiche e giuridiche nonché enti pubblici che ne facciano espressa domanda e siano ammessi dal Consiglio Direttivo.
ART. 8 – La qualità di socio è intrasmissibile e si distinguono le seguenti categorie: Socio Ordinario, Socio Onorario, Socio Junior.
Sono Soci Ordinari coloro che dietro apposita domanda siano ammessi con tale qualifica in virtù di delibera del Consiglio Direttivo, il quale non è tenuto a fornire alcuna motivazione dell’eventuale mancata ammissione. Essi hanno diritto di voto e sono tenuti al versamento delle quote associative.
Sono Soci Onorari le persone fisiche o giuridiche che l’Assemblea ordinaria ritenga opportuno proclamare a vita, in riconoscimento di speciali meriti negli specifici confronti dell’Associazione. Essi usufruiscono di tutti i diritti dei Soci Ordinari, ma sono esentati dal pagamento delle quote annuali.
Sono Soci Junior coloro i quali non avendo ancora compiuto il diciottesimo anno di età, ne facciano apposita richiesta. Sono tenuti a pagare la quota associativa, ma non hanno diritto di voto. La richiesta di ammissione per un socio Junior deve essere avallata dall’esercente la potestà paternale sul minore.
La qualità di socio Junior si perde automaticamente al compimento del diciottesimo anno di età assumendo la qualità di socio ordinario.
ART. 9 – Gli associati sono obbligati al versamento della quota annuale nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo. Ove in regola con tale versamento 15 giorni prima della convocazione dell’Assemblea, partecipano con pieno diritto e con voto deliberativo dell’Assemblea stessa.
ART. 10 – Gli associati che non avranno presentato per iscritto le proprie dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati associati anche per l’anno successivo ed obbligati al versamento della quota associativa.
ART. 11 – La qualità di socio si perde per: dimissioni, morosità od espulsione.
Le dimissioni dovranno essere presentate dal socio con formale dichiarazione al Consiglio Direttivo entro il 30 ottobre dell’anno in corso. Hanno effetto solo dopo la loro accettazione e comunque allo scadere dell’anno.
Si perde la qualità di socio per morosità quando l’associato non versa le quote sociali per due annualità di seguito, previa formale diffida ad adempiere, salva riammissione su decisione del Consiglio Direttivo.
L’espulsione viene deliberata insindacabilmente dal Consiglio Direttivo in caso di condanna definitiva per un delitto doloso, oppure quando il socio nuoccia o tenti di nuocere in qualsiasi modo agli interessi o al decoro dell'Associazione; commetta atti di indisciplina alle disposizioni statutarie o del Consiglio Direttivo; tenga una condotta riprovevole; danneggi materialmente o moralmente un consocio
ART. 12 – Gli organi dell’Associazione sono: l’Assemblea degli associati, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario.
ART. 13 – L’Assemblea è costituita da tutti i soci fatta eccezione per quanto previsto dall’ART.9 e ad esclusione dei soci junior.
ART. 14 – L’Assemblea si distingue in ordinaria e straordinaria. In forma ordinaria si riunisce almeno una volta l’anno entro il mese di febbraio, per deliberare sul bilancio consuntivo e su quello preventivo, è convocata dal Consiglio Direttivo. L’Assemblea ordinaria è convocata anche quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, o vi sia la richiesta di almeno i tre decimi degli associati i quali devono indicare l’argomento della riunione.
L’Assemblea straordinaria si riunisce per deliberare la modifica dello statuto, approvazione o modifica del regolamento interno, lo scioglimento dell’Associazione. Le due tipologie di Assemblea possono anche coesistere nella stessa riunione.
ART. 15 – L’Assemblea ordinaria è validamente costituita quando in prima convocazione sia presente la metà più uno degli aventi diritto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
L’Assemblea straordinaria è validamente costituita quando in prima convocazione siano presenti almeno i due terzi degli aventi diritto ed in seconda convocazione quando siano presenti almeno la metà degli aventi diritto.
ART. 16 – Ogni socio può esprimere un solo voto, non sono ammessi voti plurimi. L’associato può farsi rappresentare nell’Assemblea da un altro socio purché munito di delega scritta; ogni associato non può essere portatore di più di due deleghe.
ART. 17 – Il quorum va calcolato sommando il numero dei presenti aventi diritto di voto a quello delle deleghe rappresentanti soci aventi diritto di voto. In mancanza del raggiungimento del quorum anche in seconda convocazione l’Assemblea dovrà essere riconvocata.
ART. 18 – L’Assemblea viene convocata tramite affissione in bacheca e nei locali dell’associazione con almeno 15 giorni di anticipo. Può altresì essere convocata, in caso di urgenza, con almeno 5 giorni di preavviso tramite comunicazione scritta ad ogni socio.
ART. 19 – L'Associazione è gestita dal Consiglio Direttivo, composto, oltre al Presidente, da un numero di membri variabile da 3 a 9. Possono essere eletti nel Consiglio Direttivo tutti i soci aventi diritto di voto, fatta eccezione per chiunque sia vincolato all'Associazione da un qualsivoglia rapporto di lavoro, sia autonomo che dipendente
ART. 20 – Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario. Dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo decade quando per decesso o dimissioni o espulsioni venga a mancare il Presidente o rimangano meno di quattro membri incluso il Presidente.
ART. 21 – La disciplina del Consiglio Direttivo è demandata a regolamento interno.
ART. 22 – Il Presidente, ed in sua assenza il Vice Presidente, ha legale rappresentanza dell’ente di fronte a terzi ed in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo.
ART. 23 – Il Vice Presidente sostituisce in toto il Presidente in caso di impedimento temporaneo. Nel caso in cui venga a mancare il Presidente, per i motivi di cui all’ART.20, dispone la convocazione dell’Assemblea per procedere a nuove elezioni. Rimane in carica fino all’insediamento del nuovo Consiglio Direttivo. In questo periodo è sospesa la normale attività del Consiglio Direttivo.
ART. 24 – Il Segretario mantiene aggiornati i verbali di Assemblea, redige i bilanci ed ogni altro atto amministrativo dell’Associazione.
ART. 25 – L’esercizio si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 28 febbraio il Consiglio Direttivo sottoporrà all’Assemblea ordinaria il bilancio consuntivo dell’anno precedente. Eventuali utili, avanzi di gestione e fondi di riserva dovranno essere impiegati esclusivamente per le attività previste nell’ART.4 del presente statuto.
ART. 26 – È facoltà dell’Assemblea nominare un collegio di revisori quando lo ritenga necessario. È composto da tre membri, con idonea capacità professionale, anche non associati, la cui funzione è controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge ed allo statuto, predisponendo una relazione da esporre in Assemblea.
ART. 27 – Le entrate dell’Associazione sono costituite dalle quote sociali; da eventuali contributi volontari degli associati; dai contributi degli enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche; da eventuali erogazioni, elargizioni o lasciti; da proventi di eventuali attività marginali di carattere commerciale e da tutte le eventuali entrate che possono provenire all’Associazione nello svolgimento della sua attività.
ART. 28 – il Patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni acquistati o pervenuti comunque da privati od enti.
ART. 29 – Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
ART. 30 – L’Associazione, nel caso la complessità, l’entità, nonché la specificità dell’attività richiesta non possa essere assolta dai propri aderenti, sarà possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni da lavoro autonomo.
ART. 31 – L’Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
ART. 32 – L'Associazione potrà essere sciolta con deliberazione dell'Assemblea straordinaria che adotterà le disposizioni relative alla liquidazione del patrimonio sociale.
ART. 33 – In caso di scioglimento per qualunque causa, l’Associazione ha l'obbligo di devolvere il proprio patrimonio, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità.
ART. 34 – Per quanto non contemplato nel presente statuto o dai regolamenti interni valgono le norme di legge.